Non è nostra intenzione polemizzare sull’eventuale abolizione della commissione edilizia del Comune di Ciampino (Del. G.C. del 29-05-2007), in quanto, ogni Comune al fine di conseguire risparmi di spesa, con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individua gli organi con funzioni amministrative ritenute indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali dell’amministrazione (art. 41 Legge n. 449/1997).
Fatto sta che con la delibera sopra menzionata, il Consiglio comunale pone la commissione edilizia tra gli organi non più indispensabile all’Ente, impegnandosi a rivederne le competenze “attribuendole, mediante modifica del Regolamento edilizio, funzioni e pareri in ordine alla sola tutela dei vincoli“.
In pratica, attribuendogli la funzione che esercita la Commissione Edilizia Integrata (organo questo che esprime parere obbligatorio nei procedimenti che riguardano le trasformazioni urbanistiche ricadenti nelle zone assoggettate a vincolo paesistico-ambientale), la Commissione Edilizia è abolita: le sue competenze sono ben diverse e, in qualità di organo consultivo, dovrebbe esprimere parere in merito agli aspetti qualitativi, formali e d’inserimento nell’ambiente, nei procedimenti che riguardano le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio.Allo stato attuale, porsi il problema del mantenimento o no della commissione edilizia è naturale dato che, negli anni, la normativa di settore ne ha modificato il ruolo e la funzione. Infatti, fino all’entrata in vigore del Testo Unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) la sua funzione costituiva un momento obbligatorio nell’assetto organizzativo degli Enti locali. Dal 2001 tale obbligo non sussiste più, in quanto, l’art. 4 del D.P.R 380/2001 ha stabilito che è facoltà del Comune istituire la commissione edilizia, rimandando al regolamento edilizio locale la determinazione delle funzioni che è chiamata a svolgere e la natura del parere, se vincolante oppure no (art. 20, comma 3, T.U. n. 380/2001).
In definitiva, l’atto di soppressione è dovuto salvo che la commissione non è riconosciuta “indispensabile” all’Ente stesso: gli organi non scelti sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’Ufficio che ha la competenza nella materia affidata all’organo consultivo.
Ci soffermiamo sul concetto improprio di “indispensabilità della commissione”, in quanto, ciò che legittima l’istituzione della commissione edilizia, nell’ambito delle azioni amministrative delle trasformazioni urbane e territoriali, è il fine “di far emergere – nel concetto degli interessi in gioco – anche l’interesse pubblico alla qualità architettonica” (cit. P. Mantini).
Partendo da quest’ultimo concetto si può, per paradosso, arrivare alla conclusione che abolire la commissione edilizia (perché non indispensabile ai fini dell’amministrazione) equivale per l’amministrazione a non ritenere indispensabile perseguire l’interesse pubblico della qualità architettonica.
In assenza di un organo garante della qualità, chi deve tutelare quel “tipo d’interesse”? Il tecnico progettista? Il tecnico dell’ufficio preposto al controllo della sola conformità “quantitativa” alle norme in vigore? E’ opportuno anche chiedersi: le varie commissioni edilizie che si sono succedute negli anni, hanno promosso e garantito l’interesse della qualità urbana del territorio ciampinese? Una cosa è certa, dal 2000 ad oggi (vale a dire da quando con l’adozione prima del T.U. sugli Enti locali - D.lgs. 267/2000 che stabilisce che non possono far parte della commissione i rappresentanti politici eletti nell’amministrazione - e in seguito con il citato T.U. n. 380/2001 in materia di edilizia), si è persa una grossa opportunità di riscattare in positivo il ruolo della commissione: da organo inutile ad organo tecnico consultivo garante della qualità architettonica e ambientale.
Con un quadro normativo europeo, nazionale, regionale e anche locale (Agenda 21) che invita le amministrazioni a perseguire la “qualità urbana” e la “sostenibilità ambientale”, occorre evidenziare che l’abolizione della commissione edilizia unitamente ad un Regolamento edilizio in vigore obsoleto, quindi inadeguato alle vecchie e nuove esigenze di pianificazione del territorio comunale, costituisce uno stato per nulla “soddisfacente” ad uno sviluppo urbanistico di qualità.
In una città definita da molti “periferia” di Roma (dove l’elemento che accomuna tutte le periferie è l’assenza di “identità” del luogo in quanto realizzata dalla semplice sommatoria di edifici) vi è il serio rischio di perdere definitivamente la possibilità di acquisire la propria identità locale, se non si attua una politica di gestione del territorio impostata su linee guida e regole chiare su intervento edilizio e spazio circostante pubblico.
Elementi urbanistici-architettonici quali volumi, forme, colori, percorsi, arredo urbano, sono aspetti essenziali per il decoro della città. Aspetti che devono trovare la loro soluzione nel Regolamento edilizio con ”linee guida” che disciplinano, ad esempio, la sistemazione delle antenne satellitari, delle targhe e insegne, degli impianti di condizionamento, dei pannelli solari e fotovoltaici, cosi come della segnaletica, della piantumazione del verde ecc., questo perché come le facciate degli edifici, questi interventi interferiscono con l’immagine complessiva della città.
Occorre inoltre, adottare nel Regolamento edilizio ”linee guida” in materia energetica ed ambientale se si vuole perseguire uno sviluppo sostenibile della città.
L’interesse dello spazio-pubblico non può essere garantito solo dalla preparazione e dalla capacità del progettista ma, per quanto espresso, dalla volontà dell’amministrazione comunale di adottare una politica urbanistica, di promozione e controllo della qualità urbana del territorio.
Tutti noi ci auguriamo che l’attuale Regolamento edilizio venga aggiornano al più presto, cosi come, ci auguriamo che si diffonda l’opinione che le commissioni consiliari allargate consentono democraticamente il coinvolgimento e la “partecipazione attiva” alla vita dell’amministrazione dell’Ente locale e, per quest’ultimo, sono la modalità attraverso cui instaurare i rapporti con la società civile, in quanto tutte le formazioni sociali e le associazioni di categoria possono, ai fini istruttori, essere sentiti in sede di esame dei problemi e di definizione delle scelte dell’Ente. Partendo da questo assunto allora possiamo anche ripensare al ruolo e alla funzione della Commissione Edilizia non come organo inutile ma “… luogo più adatto per essere sede di incontro tra competenze professionali pubbliche e private, funzionali a particolari valori da tutelare o sviluppare”. Quest’ultimi, “potrebbero essere individuati nella qualità della stessa regolamentazione (studio e proposte di aggiornamento della normativa e dei piani comunali) oppure nell’esame della qualità progettuale e architettonica, in un contesto non autoritativo.”(cit. C. Silvestro)
Arch. Luigia Ardingo
(Nucleo Architetti Ciampino)