Finanziaria 2008: norme per gli architetti
La legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) è stata pubblicata sulla GU del 28.12.2007 n. 300 - S.O. n.285. Di seguito sono riportate alcune delle innovazioni della legge che possono maggiormanete interessare il lavoro degli architetti.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
L’art. 1 commi 17-19 proroga di altri tre anni, al 31.12.2010, la detrazione IRPEF del 36% delle spese per i lavori di recupero, nei limiti di 48.000 euro per ogni unità immobiliare. Prorogata anche la riduzione dell’IVA al 10%. Il costo della manodopera deve essere evidenziato in fattura.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
L’art.1 commi 20-24 proroga al 31/12/2010 tutte le misure facenti parte delle detrazioni del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi 344, 347, 353, 358 e 359 dell’art.1 della legge 296/2006, finanziaria 2007. L’ambito di applicazione viene esteso anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. Occorre notare che, a vantaggio della semplificazione delle procedure, ma a svantaggio di architetti e ingegneri, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, non è più richiesta la certificazione di un professionista che era prevista originariamente dalla Finanziaria 2007.
INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI
L’art.1, commi da 70 a 76, individua la necessità di favorire la crescita dimensionale degli studi al fine del miglioramento della qualità dei servizi forniti dai professionisti ai loro clienti. Perciò viene stabilito un credito d’imposta per gli studi professionali associati, anche in forma di società, composti di un numero di professionisti da un minimo di 4 ad un massimo di 10. Il credito d’imposta è pari al 15% dei costi sostenuti per:
- l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati
- l’acquisto di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie
- l’acquisizione di programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
Il credito non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale. Il bonus fiscale spetterà alle aggregazioni di professionisti che si formeranno a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31/12/2010. Il credito d’imposta dovrà essere segnalato nella dichiarazione dei redditi è potrà essere utilizzato in compensazione all’interno dell’F24.
CONTRIBUENTI MINIMI FINO A 30.000 EURO
Gli autonomi e i liberi professionisti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 30.000 euro in un anno, pagano una aliquota del 20% sul reddito (differenza tra ricavi e spese) come unica tassa, con l’esenzione da Iva e IRAP e non sono sottoposti agli studi di settore (art.1 commi da 96 a 117). I contribuenti minimi sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva e non hanno diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti. La norma interessa moltissimi architetti che esercitano la libera professione insieme ad altre attività (docenza, lavoro autonomo non professionale ecc.). Il nuovo regime ha applicazione dal 1 gennaio 2008, ma le modalità applicative sono condizionate da decreti emanandi. Approfondimenti sulla materia saranno pubblicati successivamente su questo sito.
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE NEL PIANO REGOLATORE
Art.1 commi 258 e 259. In aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici di cui al DM 2.4.1968 n.1444, e alle leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato.Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui sopra.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Ai sensi dell’art. 1 comma 289, a partire dall’anno 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio come previsto nell’art.6 del DLgs 192/2005, nonché alla certificazione delle caratteristiche strutturali dell’immobile, finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Questa norma si applica nell’attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 4 comma 1 del DLgs 192/2005.
CENTRI STORICI
Per favorire processi di mobilità alternativa nei centri storici riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, l’art.1 comma 322 istituisce un fondo di 4 milioni di euro l’anno, per il periodo 2008-2010. Il comma 323 autorizza mutui con interessi a carico dello Stato, per i titolari di edifici in centri storici di comuni con meno di 100.000 abitanti che fanno lavori di restauro e ripristino dell’immobile.Il comma 324 autorizza gli enti locali a contrarre mutui per il recupero e la conservazione di edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali.
MODIFICA AL CODICE APPALTI
L’art.2 comma 23 inserisce il comma 15bis nell’art.240 del DLgs 163/2006, codice degli appalti. L’art.240 riguarda l’accordo bonario e il nuovo comma 15bis stabilisce che, se non sono rispettati i termini di cui ai commi 5 e 13, il responsabile del procedimento risponde sul piano disciplinare e in termini di danno erariale, mentre i membri della commissione perdono diritto al compenso.
ESPROPRI
I commi 89 e 90 dell’art.2 modificano e integrano il testo Unico sugli espropri DLgs 327/2001: vengono sostituiti i commi 1 e 2 dell’art.37. Vengono modificati l’art.45 comma 2, l’art.20 comma 14, l’art.22 comma 3 e viene sostituito il comma 1 dell’art.55. Le modifiche sono in relazione con la sentenza della Corte Costituzionale 348/2007 e stabiliscono che l’esproprio delle aree edificabili debba essere indennizzato in base al valore di mercato. Sono esclusi solo casi eccezionali per i quali il valore è calcolato al 75%.
AMIANTO
E’ istituito un fondo per l’anno 2008 per finanziare interventi per eliminare il rischio dell’amianto negli edifici pubblici (art.2 commi 440 - 443). Sarà approvato un programma decennale per il risanamento dell’amianto con messa in sicurezza prioritariamente per edifici scolastici e universitari, sanitari, caserme e uffici aperti al pubblico.
INCARICHI PUBBLICI DI CONSULENZA
Una pubblica amministrazione può conferire incarichi individuali a soggetti esterni solo se possiedono specializzazione universitaria. A tale fine l’art.3 comma 76 modifica l’art.7 del DLgs 165/2001 sostituendo le parole “di provata competenza” con “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.
di Enrico Milone, architetto
http://www.architettiroma.it

-
Sito nato per condividere e diffondere informazioni, notizie, opinioni su architettura, edilizia, ambiente e territorio, con particolare interesse a ciò che accade (o non accade) nell'area metropolitana dei Castelli Romani.

