Caratteristiche del regime dei Contribuenti minimi
Semplificazione degli adempimenti fiscali e imposta del 20% sul reddito per chi non supera i 30.000 euro annui. È questa la novità introdotta dalla Finanziaria 2008, in materia di sistema fiscale semplificato per i professionisti e i piccoli imprenditori.
Soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi
Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni. Ricavi o compensi conseguiti nell’anno solare precedente non superiori a 30.000 euro Nell’anno solare precedente non devono essere state effettuate cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Nell’anno solare precedente non devono essere state sostenute spese per lavoro dipendente o per collaboratori anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso. La regola riguarda anche le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare. Nell’anno solare precedente non devono essere state erogate somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro. Non devono essere stati acquistati, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. L’imprenditore o l’artista o professionista non deve, al contempo partecipare a società di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale.
Soggetti che iniziano l’attività.
I soggetti che iniziano l’attività possono applicare il regime dei contribuenti minimi se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, nel caso in cui l’attività viene iniziata nel corso dell’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.
Casi nel quale non è applicabile il regime dei contribuenti minimi.
Il regime dei contribuenti minimi non è applicabile:
ai soggetti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato; - ai soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili (di cui all’articolo 10, n. 8), del DPR n. 633 del 1972), o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427);
ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA,
Adempimenti
Per i soggetti che iniziano una nuova attività e che prevedono di avere i requisiti previsti per l’applicazione del regime dei contribuenti minimi devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività.
Il contribuente che presenta i requisiti per l’ammissione del regime dei contribuenti minimi può decidere di optare per il regime ordinario. In questo caso è sufficiente adottare un comportamento concludente. Pertanto per l’applicazione delle imposte nei modi ordinari è sufficiente emettere fattura con addebito dell’IVA al cliente o esercitare la detrazione dell’IVA.
L’opzione per il regime ordinario deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta. L’opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Regimi fiscali abrogati
Con l’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, sono abrogati i seguenti regimi fiscali:
regime dei contribuenti minimi in franchigia; regime fiscale delle attività marginali; regime c.d. super-semplificato per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni
Semplificazioni
Il regime dei contribuenti minimi prevede l’applicazione di una serie di semplificazioni di natura contabile e fiscale. In particolare i contribuenti minimi:
a) sono esonerati dai seguenti obblighi
IVA: liquidazione e versamento dell’IVA; registrazione delle fatture emesse; registrazione dei corrispettivi; registrazione degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri e documenti (Rimane l’obligo di conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali di importazione); dichiarazione e comunicazione annuale; compilazione e invio elenchi clienti e fornitori.
b) hanno i seguenti obblighi
- Certificare i corrispettivi (con emissione di fattura, ricevuta o scontrino)
- Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali
- Integrare le fatture per acquisti intracomunitari e per le altre operazioni in cui risultano debitori d’imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta
- Versare, entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, l’imposta risultante dalle fatture di acquisto integrate
- Conservare i documenti ricevuti ed emessi previsti dall’art.22 del DPR 600/73
Si applica ai contribuenti minimi la norma che prevede che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo i casi di importi unitari inferiori a 100 euro. Si tenga presente che il limite, fino al 30 giugno 2008 è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro.
IVA
Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad un altro stato membro dell’Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa.In questi casi il cedente deve indicare nella fattura che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331”.
L’IVA su acquisti nazionali e comunitari e l’IVA relativa ad eventuali importazioni non può essere detratta. In tutti i casi nei quali il contribuente minimo pone in essere operazioni di acquisto con le quali assume la qualità di debitore d’imposta nei confronti dell’Erario (ad esempio, nell’ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), egli è obbligata ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
IVA ad esigibilità differita
Il contribuente che passa dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi deve tenere conto nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è stata applicata l’IVA nei modi ordinari, dell’imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita.
Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva.
Inoltre concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione. Si dovrà tenere conto anche di sopravvenienze attive e passive.
Sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti dal titolare dell’impresa familiare per conto dei propri collaboratori, semprechè gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare. La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell’impresa non abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori.
Vedi Allegato:Brochure informativa dell’Agenzia delle Entrate

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