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Nucleo Architetti Ciampino
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Archive for Gennaio, 2008

Permesso di costruire dal 2009 subordinato alla certificazione energetica

Gennaio 11, 2008 By: RedazioneNAC Category: RisparmioEnergetico No Comments →

Pannelli fotovoltaici sui tettiL’art. 1, comma 288, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dall’anno 2009, il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell’edificio - come previsto dall’articolo 6 dello stesso DLgs 192/2005 - nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del DLgs 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli di superficie superiore a 1000 metri quadrati interessati da ristrutturazione integrale, devono essere dotati, al termine dei lavori, di un attestato di certificazione energetica. In seguito, il Dlgs 311/2006 ha stabilito ulteriori scadenze per l’obbligo di certificazione energetica degli edifici:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
 

Il comma 289 dell’art. 1 della Legge 244/2007, modificando l’art. 4 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che, sempre dal 1º gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

La città: bene comune

Gennaio 05, 2008 By: RedazioneNAC Category: Qualità urbana No Comments →

Tratto da: La citta: bene comune
A cura della Libera Università di donne e uomini “Ipazia”

“Il concetto di territorio non serve solo per circoscrivere un’area più o meno omogenea con al centro la città, ma rappresenta la materialità dei ‘luoghi’ attraverso cui passa la costruzione di una società: rapporti, relazioni, rappresentazioni. Ecco perché un progetto di città è un progetto di territorio e viceversa; ecco perché gli esiti dell’interazione progettuale non riguardano solo le modalità di sviluppo e di organizzazione del territorio, ma le prospettive di costruzione e di ‘fare società’. Il territorio infatti è una rete di soggetti politici e sociali, ossia di soggetti progettuali. Il progetto della città è un processo creativo che richiama l’attenzione sull’articolazione e sulla ricchezza della realtà, dello spazio, delle relazioni sociali: esperienze, memorie, emozioni che costruiscono una ‘identità relazionale’, mutante, plurale in continuo confronto/conflitto con ogni altra identità. Vedere la struttura sociale come sistema stratificato e intrecciato di relazioni è il punto di partenza e di arrivo per una pianificazione come funzione permanente del territorio e come interazione sociale fra tutti i soggetti che vi agiscono. Con questa diversa prospettiva il territorio può tornare ad essere il ‘luogo’ della ricostituzione del tessuto sociale”.

“Il piano diventa così il prodotto di una pianificazione capace progressivamente di ripensare se stessa perché non causa ed effetto di una proceduralizzazione amministrativa (il piano come regolazione e mediazione tra poteri e interessi), bensì capace di spostare l’attenzione sul carattere dei processi e sui soggetti che vi partecipano. Ecco che allora il piano diventa l’occasione per ricostruire un tessuto sociale attraverso l’interazione di tutti i soggetti, insieme alle istituzioni, recuperando il significato perduto della politica come relazione, confronto, conflitto. Così facendo il piano diventa un momento della pianificazione stessa come interazione sociale di tutti i soggetti che agiscono sul territorio e non solo del tecnico, dell’amministratore e dell’immobiliarista: al centro non vi sono più solo gli strumenti, ma le problematiche dello sviluppo e dell’ambiente, l’azione e le politiche dei soggetti coinvolti. In questa prospettiva non è più il piano in sé ad essere oggetto di elaborazione, ma è il territorio stesso tramite e attraverso i soggetti che vi abitano e interagiscono. Il piano diviene così un momento del complessivo processo di pianificazione, un momento di formalizzazione del processo (progressivo e continuo) di riappropriazione culturale del territorio. E’ questo il tratto distintivo dello «sviluppo locale», che attiva un processo di responsabilizzazione collettiva del proprio patrimonio a sostegno della qualità del vivere (presente e futura), autodeterminazione del proprio modello di sviluppo, costruzione di reti sociali e produttive in grado di organizzarsi e relazionarsi criticamente e in autonomia con le reti globali. 

I concetti di qualità urbana, di sviluppo sostenibile, di ecologia della vita quotidiana sono ovunque sempre più annunciati ma raramente tradotti in coerente azione pubblica. La qualità urbana è qualità d’insieme e non la si raggiunge se non si tenta di governare insieme le diverse parti che compongono la città e i suoi diversi aspetti: da quelli formali a quelli funzionali. E’ per questo che la qualità è raggiungibile solo mediante la tecnica della pianificazione urbanistica: una tecnica, un metodo, una procedura che considerando il territorio urbanizzato come un sistema, vuole governare le trasformazioni valutando gli effetti che ogni intervento esercita sull’insieme. Perciò l’urbanistica contrattata è l’elusione della pianificazione. Se gli amministratori cercano oggi la scorciatoia dell’intesa con la proprietà è spesso perché non prendono in considerazione la possibilità di regole nuove e più efficaci anche perché l’impegno rigoroso e costante, necessario per costruire una politica della pianificazione, paga meno e meno rapidamente dell’accordo raggiunto con un potentato economico. Si tratta comunque di un atteggiamento che non solo rende gli amministratori esposti al sospetto e al rischio della corruzione ma li rende rinunciatari rispetto ai reali interessi collettivi di qualità e funzionalità urbana. Non basta però limitarsi a denunciare un simile atteggiamento. Occorre invece riflettere sulle sue cause.”

 

Finanziaria 2008: norme per gli architetti

Gennaio 03, 2008 By: RedazioneNAC Category: Normativa No Comments →

La legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) è stata pubblicata sulla GU del 28.12.2007 n. 300 - S.O. n.285.  Di seguito sono riportate alcune delle innovazioni della legge che possono maggiormanete interessare il lavoro degli architetti.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
L’art. 1 commi 17-19  proroga di altri tre anni, al 31.12.2010,  la detrazione IRPEF del 36% delle spese per i lavori di recupero, nei limiti di 48.000 euro per ogni unità immobiliare. Prorogata anche la riduzione dell’IVA al 10%. Il costo della manodopera deve essere evidenziato in fattura.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
L’art.1 commi 20-24 proroga al 31/12/2010 tutte le misure facenti parte delle detrazioni del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi 344, 347, 353, 358 e 359 dell’art.1 della legge 296/2006, finanziaria 2007. L’ambito di applicazione viene esteso anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.  Occorre notare che, a vantaggio della semplificazione delle procedure, ma a svantaggio di architetti e ingegneri, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, non è più richiesta la certificazione di un professionista che era prevista originariamente dalla Finanziaria 2007.
 

INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI

L’art.1, commi da 70 a 76, individua la necessità di favorire la crescita dimensionale degli studi al fine del miglioramento della qualità dei servizi forniti dai professionisti ai loro clienti. Perciò viene stabilito un credito d’imposta per gli studi professionali associati, anche in forma di società, composti di un numero di professionisti da un minimo di 4 ad un massimo di 10. Il credito d’imposta è pari al 15% dei costi sostenuti per: (more…)